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[1]A faro parte della quota di riserva, nei limiti indicati negli articoli 6 della legge 10 agosto 1893, n. 449, 31 della legge, 8 agosto 1895, n. 486, 7 della legge 17 gennaio 1897, n. 9, 10 dell'allegato B alla citata legge 17 gennaio 1897 e nell'articolo 7 della presente legge, sono ammessi i buoni del tesoro britannico e, in generale, i buoni del tesoro di Stato forestieri, a scadenza anche superiore ai tre mesi, pagabili in oro o in valuta d'argento a pieno titolo dell'Unione latina.
[2]Il valore dei buoni medesimi, agli effetti della garanzia dei biglietti in circolazione, sara' diminuito di una somma corrispondente a quella che sarebbe diffalcata se i buoni fossero scontati o riscontati.
Testo in vigore dal 7 marzo 1898 al 16 dicembre 2009
