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I certificati di somme depositate in conto corrente all'estero, di cui all'articolo 31 della legge 8 agosto 1895, n. 486, non potranno in nessun caso rappresentare un valore superiore al tre e mezzo per cento dei biglietti di Banca in circolazione nel limite normale previsto dalla legge 17 gennaio 1897, n. 9.
Testo in vigore dal 7 marzo 1898 al 16 dicembre 2009
