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A partire dal primo marzo 1898, la facolta' del l'impiego della riserva metallica, di cui all'articolo 19 dell'allegato A alla citata legge del 17 gennaio 1897, e' limitata alla misura insuperabile di 11 per cento.
Testo in vigore dal 7 marzo 1898 al 16 dicembre 2009
