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[1]A deroga dell'articolo 13 dell'allegato A e dell'articolo 9 dell'allegato C alla legge 17 gennaio 1897, n. 9, la Banca d'Italia e il Banco di Sicilia se, entro l'anno 1898, avranno adempiuto alle condizioni di mobilizzazione prevedute, dagli articoli stessi, non potranno disporre delle rispettive scorte metalliche per impiegarle nei modi ivi accennati; fermo rimanendo il compenso a carico dello Stato dell'abbuono sulla tassa di circolazione nei limiti stabiliti dai citati articoli.
[2]L'articolo 7 della legge 17 gennaio 1897, a. 9, e' abrogato.
Testo in vigore dal 7 marzo 1898 al 16 dicembre 2009
