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La riserva metallica, effettiva o equiparata da disposizione di legge, irriducibile, ai cui agli articoli 3 dell'allegato A, 9 dell'allegato B, e 2 dell'allegato C alla legge 17 gennaio 1897, n. 9, destinata esclusivamente a garentire i biglietti di banca in circolazione, sara' tenuta, separata e distinta dall'altra riserva posseduta dagli Istituti; e sara' soggetta al sindacato permanente dello Stato, nelle forme che saranno fissato per decreto Reale, promosso dal Ministro del tesoro, sentita la Commissione permanente per la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione, e sentiti i direttori generali degli Istituti di omissione.
Testo in vigore dal 7 marzo 1898 al 16 dicembre 2009
