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[1]La nuova emissione di cartelle fondiarie della Banca d'Italia e del Banco di Sicilia, di cui al 2° comma dell'art. 7 dell'allegato A e dell'art. 7 dell'allegato C alla legge 17 gennaio 1897, n. 9, e' subordinata all'esame da parte del Ministero del tesoro, senza alcuna responsabilita' dello Stato, della consistenza delle garanzie e della regolarita' delle relative ipoteche. Il Ministro del tesoro puo' sospendere la emissione delle accennate cartelle, quando ritenga insufficiente la consistenza di queste garanzie.
[2]La cancellazione delle dette ipoteche sara' eseguita nei registri degli uffici ipotecari su decreto del Ministro del tesoro, che attesti l'avvenuto ritiro e l'annullamento del numero corrispondente di cartelle, e ordini la cancellazione delle ipoteche medesime.
Testo in vigore dal 7 marzo 1898 al 16 dicembre 2009
