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[1]Alle disposizioni contenute negli articoli 5 e 15 della legge 17 gennaio 1897, n. 9, nell'articolo 10 dell'allegato A, e negli articoli 5 e 6 dell'allegato D alla legge medesima, si sostituiscono le seguenti:
[2]Sono abrogate le disposizioni dell'art. 19 della legge 10 agosto 1893, n. 449, in quanto concernono la costituzione e l'azione di Societa' per la liquidazione delle partite immobilizzate degli Istituti di emissione favorite da privilegi fiscali o da speciali facolta' di emissione di titoli di qualsiasi natura.
[3]La Banca d'Italia, il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia godranno, per la liquidazione delle loro partite immobilizzate, e per dieci anni dalla pubblicazione della presente legge, dei privilegi fiscali indicati nell'articolo 19 della legge 10 agosto 1893, n. 449, oltre quelli indicati dalla legge 8 agosto 1895, n. 486 e dalla presente legge.
[4]La Banca d'Italia potra' costituire una sezione autonoma per la gestione e la liquidazione delle partite immobilizzate.
[5]Gli atti costitutivi della sezione saranno registrati col diritto fisso di una lira.
[6]Le norme per dare effetto a siffatta costituzione e per separare nella Banca d'Italia, come Istituto di emissione, qualsiasi attivita' immobilizzata, saranno approvate per decreto Reale, promosso dal Ministro del tesoro, sentiti la Commissione permanente di vigilanza per la circolazione e gli Istituti di emissione e il Consiglio di Stato.
[7]Sono abrogate le disposizioni degli Statuti approvati con Regio decreto 5 ottobre 1862, n. DXXV (Parte supplementare della Raccolta) in quanto riguardano la facolta' di emettere titoli di carattere immobiliare.
Testo in vigore dal 7 marzo 1898 al 16 dicembre 2009
