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Ferme le disposizioni dell'art. 36 della legge 8 agosto 1895, n. 486, i termini di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 dell'allegato A, 14 dell'allegato B, 8, 9 e 10 dell'allegato C alla legge 17 gennaio 1897, n. 9, sono prorogati di un anno, ad ogni effetto.
Testo in vigore dal 7 marzo 1898 al 16 dicembre 2009
