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[1]Gli Istituti di emissione che, a tenore dell'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 10 agosto 1893, n. 449, assumono l'esercizio delle Ricevitorie provinciali delle imposte dirette, non possono concedere alle Provincie anticipazioni di versamento di rate d'imposta, sul ruolo delle riscossioni, per un ammontare superiore al doppio di una rata bimestrale di sovrimposta.
[2]Il rimborso di siffatte anticipazioni deve essere assegnato alle due scadenze che matureranno entro il quadrimestre dalla data dell'anticipato versamento.
[3]Col 31 dicembre 1900 restera' soppressa ogni facolta' di fare simili anticipazioni, nonostante qualunque patto tra le Provincie e gli Istituti di emissione.
Testo in vigore dal 7 marzo 1898 al 16 dicembre 2009
