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[1]Fermo restando il primo comma dell'articolo 2 dell'allegato D della legge 17 gennaio 1897, n. 9, a deroga degli altri capoversi di quell'articolo e dell'articolo 3 dello stesso allegato D, si dispone:

[2]Nel nuovo limite di 600 milioni e osservando le norme prescritte negli articoli 3 e 4 dell'allegato alla leggo 22 luglio 1894, n. 339, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad emettere biglietti di Stato sino alla concorrenza di una somma non superiore a lire 22,500,000 contro immobilizzazione nella Cassa depositi e prestiti di altrettanta somma di monete italiane d'argento, delle quali due terze parti potranno essere divisionali; ed e' fissato a 125 milioni il limite delle anticipazioni in biglietti che gli Istituti di emissione sono obbligati di fare allo Stato.

[3]La somma di lire 125 milioni sara' a carico della Banca d'Italia per lire 115,000,000 e del Banco di Sicilia per lire 10,000,000.

Testo in vigore dal 7 marzo 1898 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1898-03-03;47~art11 · fonte del testo

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