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[1]In relazione al secondo comma dell'articolo 18 dell'allegato A alla legge 17 gennaio 1897, si dispone:

[2]A partire dal 1° luglio 1897, non sara' soggetta a tassa la circolazione di biglietti della Banca d'Italia non coperta da riserva metallica e rappresentante la differenza a debito del conto corrente della Banca Romana in liquidazione. Tale circolazione, agli effetti del presente articolo, non potra' mai superare la somma che era registrata nel detto conto corrente al 1° ottobre 1896, e si dovra' andar riducendo in proporzione delle liquidazioni e degli accantonamenti legali.

Testo in vigore dal 7 marzo 1898 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1898-03-03;47~art10 · fonte del testo

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