Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 agosto 1914 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]L'aumento del reddito annuo degli appartamenti oltre la somma di L. 1200 per aumento di pigione, in base ad accordo espresso o tacito fra inquilino e proprietario, fara' cessare la esenzione a cominciare dal primo giorno dell'anno per cui verra' accertato.

[2]L'accertamento di questa e di tutte le altre circostanze, di cui al precedente articolo, nonche' l'accertamento del reddito annuo da considerarsi quale limite per la esenzione, indipendentemente dalle risultanze dei contratti di affitto, sara' fatto dalle Commissioni amministrative per le imposte dirette e in ultimo grado dalla Commissione centrale, escluso qualsiasi ulteriore gravame anche giudiziario. 4

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 19 luglio 1914, n. 727

4

La L. 19 luglio 1914, n. 727 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il beneficio dell'esenzione decennale accordato dagli articoli 6 e 7 dalla legge 8 luglio 1904, n. 320, concernente provvedimenti per la citta' di Roma, venuto a cessare col giorno 18 aprile 1914, e' prorogato per tutti quei fabbricati la cui costruzione sia iniziata entro tre anni dalla detta data, e compiuta non oltre sei dal giorno di pubblicazione della presente legge".

Testo in vigore dal 12 agosto 1914 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 agosto 1914

Confronto con la versione in vigore dal 9 luglio 1904 al 12 agosto 1914.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 19 luglio 1914, n. 727

    La L. 19 luglio 1914, n. 727 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il beneficio dell'esenzione decennale accordato dagli articoli 6 e 7 dalla legge 8 luglio 1904, n. 320, concernente provvedimenti per la citta' di Roma, venuto a cessare col giorno 18 aprile 1914, e' prorogato per tutti quei fabbricati la cui costruzione sia iniziata entro tre anni dalla detta data, e compiuta non oltre sei dal giorno di pubblicazione della presente legge".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1904-07-08;320~art7 · fonte del testo

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