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[3]Se, detratte le spese di amministrazione e l'annualita' di L. 15,000,000, dovuta al Comune, vi sara' un avanzo, questo sara' diviso in parti eguali tra lo Stato ed il Comune.5
[4]Questa disposizione, per avere effetto continuativo oltre il 1905, dovra' essere confermata con legge successiva contenente i provvedimenti complementari per Roma.
Gli interventi su questo articolo(4)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 1905, n. 613
1La L. 1905, n. 613 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Sono prorogati al 31 dicembre 1906 gli effetti dell'art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 320, che eleva a L. 15,000,000 la somma annua netta dovuta al comune di Roma per la gestione del dazio consumo ed assegna al Comune medesimo la meta' del prodotto netto della gestione daziaria, dedotti il canone summentovato e le spese di amministrazione".
L. 11 luglio 1907, n. 502
2con decorrenza dal 1 gennaio 1907
La L. 11 luglio 1907, n. 502 ha disposto (con l'art. 40, comma 1) che "Sono prorogate a tutto l'anno 1915, e con effetto dal 1° gennaio 1907, le disposizioni portate dall'art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 320, in quanto eleva a lire 15,000,000 la somma annua netta dovuta al comune di Roma per la gestione del dazio consumo ed assegna al Comune medesimo la meta' del prodotto netto della gestione daziaria, dedotto il canone summentovato e le spese d'amministrazione".
L. 15 luglio 1911, n. 755
3La L. 15 luglio 1911, n. 755 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "La gestione del dazio consumo nel comune di Roma, assunta dallo Stato ai termini delle leggi 20 luglio 1890, n. 6980, 23 dicembre 1900, n. 443, 8 luglio 1904, n. 320, 22 dicembre 1905, n. 613 e 11 luglio 1907, n. 502, e' prorogata a tutto l'anno 1920".
Il Regio D.L. 2 settembre 1919, n. 1630, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La gestione del dazio consumo nel comune di Roma, assunta dallo Stato, ai termini delle leggi 20 luglio 1890, n. 6980, 23 dicembre 1900, n. 443, 8 luglio 1904, n. 320, 22 dicembre 1905, n. 613, 11 luglio 1907, n. 502 e 15 luglio 1911, n. 755, e' prorogata a tutto l'anno 1930". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Con la stessa decorrenza viene a cessare la cointeressenza del Comune all'eventuale utile della gestione daziaria prevista dall'art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 320 e dell'art. 6 della legge 15 luglio 1911, n. 755".
Testo in vigore dal 1 ottobre 1919 al 22 dicembre 2008
