Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 luglio 1904 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Agli effetti della trasformazione dei mutui del Comune di Roma, consentita con l'articolo 1, e del riscatto del debito in obbligazioni 4 per cento, di cui all'articolo 2, le deliberazioni della rappresentanza del Comune saranno sottoposte all'approvazione del Ministro dell'Interno, la quale si sostituisce all'approvazione tutoria prescritta dall'articolo 194 della legge comunale e provinciale.
Testo in vigore dal 9 luglio 1904 al 22 dicembre 2008
