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[1]Il Governo del Re e' autorizzato a procedere, di concerto col Comune di Roma, o anche surrogandosi al medesimo, alla conversione con emissione di un titolo speciale della sezione autonoma di credito, esente da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura del prestito contratto in obbligazioni 4 per cento in base alla legge 8 luglio 1883, n. 1482, nonostante qualunque legge o patto in contrario.
[2]Il Governo del Re, quando credera' giunto il momento opportuno per procedere al riscatto sotto forma di conversione o di rimborso del detto prestito, fara' luogo con decreto Reale avente forza di legge, a tutti i provvedimenti necessari, e a stabilire le disposizioni occorrenti nei rapporti colla Cassa depositi e prestiti, con la sezione autonoma di credito comunale e provinciale e con gli istituti di emissione e altri, per la creazione ed il collocamento del nuovo titolo e per le corrispondenti garanzie, mediante delegazioni sulla sovraimposta e sul dazio consumo.
[3]L'annualita' costante, senza carico d'imposta, dovuta dal Comune di Roma sara' calcolata nei modi stabiliti dall'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 19 maggio 1904, n. 185, e resa pagabile a rate gia' diminuite dal proporzionale interesse.
[4]Tutti gli atti necessari alla esecuzione della presente legge, per quanto riguarda la conversione del prestito in obbligazioni 4 per cento, saranno stesi su carta libera.
Testo in vigore dal 9 luglio 1904 al 22 dicembre 2008
