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[1]I contravventori alle disposizioni dell'art. 1 sono puniti con la multa non inferiore a L. 500, ed i contravventori alle norme degli articoli 2 e 4 con la multa non inferiore a L. In caso di recidiva i minimi della multa sono raddoppiati e sara' aggiunta la pena della detenzione fino a tre mesi o ad un mese rispettivamente, con la sospensione dell'esercizio da dieci giorni a sei mesi.
[2]L'applicazione delle pene anzidette non pregiudica la applicazione delle pene maggiori nelle quali i contravventori fossero eventualmente incorsi per effetto delle disposizioni del Codice penale o di altre leggi speciali.
Testo in vigore dal 16 aprile 1908 al 16 dicembre 2009
