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Salvo le disposizioni diverse dei trattati internazionali, quando nel commercio d'esportazione occorra o si voglia provare la genuinita' degli olii d'oliva, la prova e' fatta mediante la presentazione del certificato di analisi rilasciato su campione prelevato, nei modi che saranno determinati dal regolamento.
Testo in vigore dal 16 aprile 1908 al 16 dicembre 2009
