Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 aprile 1908 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Chiunque, a scopo di commercio, fabbrica, spedisce, tiene in deposito, vende e pone in vendita olii commestibili diversi da quelli di oliva o risultanti dalla miscela di olii di oliva con quelli di seme o di altre sostanze oleose, e' obbligato:
- a)a farne denuncia al sindaco del Comune entro un mese dalla pubblicazione della presente legge o dall'apertura della fabbrica, del deposito e dell'esercizio.
- b)ad indicare con scritte in caratteri ben visibili apposte tanto esternamente ai locali di fabbricazione, di deposito e di vendita, quanto sui recipienti, la qualita' dell'olio, e cioe' se olio d'oliva genuino o mescolato con olii di seme.
[2]In mancanza dell'indicazione anzidetta, si presumono come destinati alla alimentazione, gli olii di miscela e quelli di sostanze o semi oleosi che si trovano negli spacci di generi commestibili, nelle cantine e nei magazzini annessi.
Testo in vigore dal 16 aprile 1908 al 16 dicembre 2009
