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[1]Pei lavori e per gli acquisti da farsi con le somme suddette, il Governo e' autorizzato a provvedere a economia e a stipulare contratti a partito privato senza le forme di incanto, a norma dell'articolo 4 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilita' generale dello Stato, n. 2016, in data 17 febbraio 1884.
[2]Al bilancio consuntivo 1888-89 e al bilancio di assestamento 1889-90 saranno annessi gli elenchi degli acquisti fatti, delle opere e dei lavori concessi in conformita' di questo articolo.
[3]Nulla sara' derogato dalle norme della legge di contabibilita' per quanto riguarda:
[4]I lavori per l'arsenale marittimo di Venezia L. 450,000 La costruzione d'un arsenale marittimo a Taranto... » 3,200,000 Costruzione d'un bacino di raddobbo nell'arsenale di
[5]Spezia........................ » 4,300,000 Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[6]Data a Roma, addi' 30 dicembre 1888.
[7]UMBERTO.
[8]B. Brin. E. Bertole-Viale. C. Perazzi.
[9]Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2009
