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[1]E' autorizzata nella parte straordinaria del bilancio del Ministero della marina l'iscrizione delle seguenti somme nell'esercizio finanziario 1888-89:
[2]1° lire 17,250,000 in conto dei fondi accordati dalle leggi 28 giugno 1882, n. 833, 3 luglio 1884, n. 2471, 30 giugno 1887, n. 4646 e 10 luglio 1887, n. 4700;
[3]2° lire 19,600,000 in continuazione dei fondi accordati dalle leggi precedentemente citate.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2009
