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[1]E' autorizzata nella parte straordinaria del bilancio del Ministero della marina l'iscrizione delle seguenti somme nell'esercizio finanziario 1888-89:

[2]1° lire 17,250,000 in conto dei fondi accordati dalle leggi 28 giugno 1882, n. 833, 3 luglio 1884, n. 2471, 30 giugno 1887, n. 4646 e 10 luglio 1887, n. 4700;

[3]2° lire 19,600,000 in continuazione dei fondi accordati dalle leggi precedentemente citate.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-12-30;5864~art2 · fonte del testo

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