Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

E' autorizzata nella parte straordinaria del bilancio del Ministero della guerra l'iscrizione delle seguenti somme:

  • a)nell'anno finanziario 1888-89, lire 90,040,000 delle quali lire 52,360,000 in conto dei fondi accordati dalla legge 2 luglio 1885, n. 3223 (Serie 3ª) e lire 37,680,000 parte in aggiunta ai fondi stessi, parte per nuovi bisogni militari;
  • b)nell'anno finanziario 1889-90 lire 19,400,000 in continuazione dei fondi accordati dalla legge 2 luglio 1885 gia' citata.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-12-30;5864~art1 · fonte del testo

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