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E' autorizzata nella parte straordinaria del bilancio del Ministero della guerra l'iscrizione delle seguenti somme:
- a)nell'anno finanziario 1888-89, lire 90,040,000 delle quali lire 52,360,000 in conto dei fondi accordati dalla legge 2 luglio 1885, n. 3223 (Serie 3ª) e lire 37,680,000 parte in aggiunta ai fondi stessi, parte per nuovi bisogni militari;
- b)nell'anno finanziario 1889-90 lire 19,400,000 in continuazione dei fondi accordati dalla legge 2 luglio 1885 gia' citata.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2009
