Art. 2 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753
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Di tali contravvenzioni sono responsabili i direttori generali o direttori d'esercizio che legalmente rappresentano le Societa' esercenti, e sono puniti con le pene pecuniarie stabilite col decreto anzidetto.
Testo in vigore dal 27 dicembre 1899 al 30 novembre 1980
