Art. 1 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753
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I ritardi dei treni ferroviari, pei quali il Regolamento approvato con decreto Reale del 31 ottobre 1873, n. 1687 (serie 2ª), stabilisce pene pecuniarie, costituiscono contravvenzioni nei sensi del Codice penale.
Testo in vigore dal 27 dicembre 1899 al 30 novembre 1980
