Art. 9
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[1]Le inscrizioni ipotecarie che saranno prese a garanzia dei mutui ipotecari, di cui all'articolo 2 della presente legge, avranno priorita' sopra ogni altra inscrizione ipotecaria preesistente.
[2]Ai creditori ipotecari, la cui inscrizione verra' ad essere preceduta da quella stabilita a cautela dei mutui regolati dalla presente legge, dovra' essere dai proprietari notificata la domanda di mutuo, alla quale i creditori ipotecari avranno diritto di opporsi se la somma domandata eccedesse la spesa necessaria per la ricostruzione o riparazione della casa ipotecata. Tale opposizione sara' risoluta secondo le norme stabilite nel Regolamento.
[3]Se i proprietari dei fabbricati distrutti o danneggiati, sopra i quali esistono inscrizioni ipotecarie, non si curassero di provvedere alla ricostruzione o alle riparazioni straordinarie occorrenti, il creditore ipotecario, adempiute le formalita' che saranno dal Regolamento prescritte, avra' diritto di valersi delle disposizioni della presente legge per eseguire nel suo interesse la ricostruzione o le riparazioni occorrenti.
[4]Uguale diritto spettera' all'usufruttuario e all'usuario in caso di negligenza da parte del proprietario.
[5]Tanto i proprietari, quanto i creditori ipotecari, gli usufruttuari e gli usuari che eventualmente si sostituissero al diritto dei primi, secondo dispone il presente articolo, dovranno provare di essere in condizioni economiche tali da non potere con mezzi propri provvedere in tutto o in parte alla ricostruzione od alla riparazione del fabbricato distrutto o danneggiato.
Testo in vigore dal 2 marzo 1899 al 16 dicembre 2009
