Art. 6
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 marzo 1899 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
I Comuni ed i privati, che vorranno fruire delle disposizioni della presente legge, dovranno presentare la domanda di mutuo, corredata dei documenti indicati nel Regolamento di cui all'articolo 9, al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, entro sei mesi dalla pubblicazione della legge stessa.
Testo in vigore dal 2 marzo 1899 al 16 dicembre 2009
