Art. 4
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La somma annua inscritta nel bilancio del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, come contributo dello Stato, sara' devoluta alla Cassa Depositi e Prestiti ed agli altri Istituti che assumeranno le operazioni di cui nella presente legge, in garanzia e pagamento dei loro crediti in capitale ed accessori.
Testo in vigore dal 2 marzo 1899 al 16 dicembre 2009
