Art. 3
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[1]I mutui ipotecari non potranno avere durata maggiore di 35 anni e saranno rimborsati col sistema delle annualita' fisse comprendenti l'interesse, la quota di ammortamento e gli accessori.
[2]La somma consentita a mutuo potra' dall'Istituto mutuante, secondo che stimi piu' conveniente, essere somministrata in una volta sola o in piu' rate, ad incominciare dalla data del contratto e successivamente a misura che progrediscano i lavori di ricostruzione o di riparazione dell'edificio. In quest'ultimo caso il contributo dello Stato si limitera' al pagamento dell'interesse sulle somme effettivamente anticipate.
[3]Quando sara' compiuta la somministrazione di tutta la somma data a mutuo, ad essa sara' aggiunta la parte degli interessi capitalizzati ed eventualmente non pagati, che eccede il contributo dello Stato di cui nel paragrafo precedente.
[4]Il periodo di ammortamento dei mutui somministrati in piu' rate incomincia dalla data dell'ultima somministrazione, ma, nella durata massima del mutuo stabilito nell'articolo 3, dovra' comprendersi il tempo in cui sono state fatte le somministrazioni rateali.
Testo in vigore dal 2 marzo 1899 al 16 dicembre 2009
