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[1]Le somme riscosse dai cancellieri, dopo prelevate le spese di cui e' cenno nell'articolo precedente, sono ripartite, nei modi stabiliti dal regolamento, tra il cancelliere, i vice cancellieri e gli alunni.

[2]La' dove esistono piu' preture, comprese le urbane, i prelevamenti e le ripartizioni sono fatti in comune.

[3]Al riparto delle somme riscosse nelle cancellerie dei tribunali e delle corti concorrono anche i funzionari di segreteria delle regie procure e delle procure generali.

[4]Qualora l'importo delle somme riscosse non basti a pagare le spese d'ufficio indicate nell'articolo precedente, vi provvede sussidiariamente lo Stato.

Testo in vigore dal 16 settembre 1895 al 1 luglio 2002

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1895-08-08;556~art7 · fonte del testo

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