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[1]L'importo dei diritti di scritturazione e di autenticazione e' annotato dai cancellieri al momento della riscossione in un registro a matrice, oltreche' sull'atto cui si riferisce. Nel registro a matrice e' annotato anche il decimo, di cui e' parola nell'articolo precedente.
[2]Con le somme riscosse i cancellieri delle preture e dei tribunali debbono sostenere le spese di ufficio occorrenti per la rispettiva pretura e per il tribunale.
[3]La retribuzione degli alunni addetti alle cancellerie seguitera' ad essere corrisposta sulla somma delle spese di ufficio stabilita nel bilancio dello Stato; e l'ammontare delle spese che, a termini del presente articolo, deve prelevarsi dai proventi di ciascuna cancelleria, sara' annualmente determinato con decreto del Ministro guardasigilli, nei modi da stabilirsi nel regolamento per l'esecuzione della presente legge.
Testo in vigore dal 16 settembre 1895 al 1 luglio 2002
