Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 febbraio 1945 al 1 luglio 2002. Leggi il testo vigente →
Ai cancellieri che procedono agli atti di esecuzione per le ammende, multe e spese di giustizia, nonche' per le somme a credito segnate sul campione civile, e' dovuta la decima parte delle somme ricuperate. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 22
2Il D.Lgs. Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 22 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "E' altresi', raddoppiato il decimo spettante ai cancellieri sulle somme da essi recuperate a norma dell'art. 5 della legge 8 agosto 1895, n. 556". Ha inoltre disposto (con l'art. 3, commi 1 e 2) che "Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ed ha effetto dalla data stessa per le province che a tale data risultino gia' restituite all'Amministrazione italiana. Nelle altre province il presente decreto avra' effetto dal giorno in cui esse saranno restituite all'amministrazione del Governo italiano".
Testo in vigore dal 21 febbraio 1945 al 1 luglio 2002
