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[1]Non compete ai cancellieri alcun diritto di scritturazione per le copie di atti, richieste ad uso e nell'interesse di un'amministrazione dello Stato, o che debbano, a termini di legge, essere spedite d'ufficio in carta libera.

[2]I diritti di autenticazione e di scritturazione sono prenotati a debito per le copie spedite nell'interesse di persone o di enti morali, ammessi al beneficio della gratuita clientela.

Testo in vigore dal 16 settembre 1895 al 1 luglio 2002

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1895-08-08;556~art3 · fonte del testo

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