Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 settembre 1895 al 1 luglio 2002. Leggi il testo vigente →
[1]Non compete ai cancellieri alcun diritto di scritturazione per le copie di atti, richieste ad uso e nell'interesse di un'amministrazione dello Stato, o che debbano, a termini di legge, essere spedite d'ufficio in carta libera.
[2]I diritti di autenticazione e di scritturazione sono prenotati a debito per le copie spedite nell'interesse di persone o di enti morali, ammessi al beneficio della gratuita clientela.
Testo in vigore dal 16 settembre 1895 al 1 luglio 2002
