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[1]Nelle cause civili a rito sommario i procuratori debbono scrivere in margine del primo foglio delle comparse conclusionali il numero dei procuratori coi quali la comparsa deve essere scambiata.
[2]Le copie delle comparse conclusionali, che i procuratori si scambiano all'udienza, sono scritte in carta libera; pero' su ciascun foglio di carta da bollo delle comparse originali, devono essere applicate, a cura dei procuratori, tante marche di egual valore quanti sono i procuratori coi quali la comparsa deve essere scambiata.
[3]Il cancelliere che assiste all'udienza, prima di ricevere dai procuratori le comparse, deve accertarsi che il numero delle marche apposte su ciascun foglio corrisponda al numero dei procuratori coi quali la comparsa fu scambiata; e quindi le annulla nei modi indicati dal regolamento.
[4]Le comparse originali senza le marche da bollo, o con marche insufficienti, o con marche che non siano state debitamente annullate dal cancelliere, sono considerate scritte su carta con bollo insufficiente, ed ai contravventori sono applicabili le sanzioni scritte nella legge del 13 settembre 1874, n. 2077.
Testo in vigore dal 16 settembre 1895 al 1 luglio 2002
