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Le note per l'iscrizione a ruolo delle cause civili, le quali, per l'articolo 28 del regolamento approvato col regio decreto 10 dicembre 1882, n. 1103, si presentano al cancelliere, debbono essere, dopo ultimata la causa, riunite in apposito volume e conservate nella cancelleria.
Testo in vigore dal 16 settembre 1895 al 1 luglio 2002
