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[1]L'ipoteca a favore dello Stato sui beni dei condannati puo' essere inscritta prima della condanna, in seguito al mandato di cattura, ovvero in seguito ad ordinanza o sentenza di rinvio a giudizio; e giova anche alle persone danneggiate dal reato.

[2]Il pubblico ministero, a cui cura e' stata presa l'iscrizione, e' obbligato, tra dieci giorni dalla sentenza od ordinanza assolutoria, di qualsiasi formula, far cancellare la ipoteca senza alcuna spesa della parte.

Testo in vigore dal 16 settembre 1895 al 1 luglio 2002

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1895-08-08;556~art10 · fonte del testo

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