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[1]Le copie delle sentenze, delle ordinanze e di qualsiasi altro atto esistente nelle cancellerie delle preture, dei tribunali e delle corti, debbono essere fatte esclusivamente dai cancellieri.
[2]Per ogni pagina di dette copie contenente piu' di dodici linee di scritturazione spettano ai cancellieri centesimi venticinque.
[3]Tale diritto e' dovuto tanto sulla prima copia, quanto su tutte le altre copie che i cancellieri rilasciano per essere notificate alle parti.
[4]1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 234, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 24, comma 1) la modifica degli articolo 1 e 2.
Testo in vigore dal 25 marzo 1919 al 1 luglio 2002
