Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 luglio 1894 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Sono vietate le associazioni e riunioni che abbiano per oggetto di sovvertire per vie di fatto gli ordinamenti sociali. I contravventori, indipendentemente dalle disposizioni contenute nell'articolo 3, sono puniti col confino sino a sei mesi.
Testo in vigore dal 19 luglio 1894 al 16 dicembre 2009
