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[1]Per gravi ragioni di pubblica sicurezza, la Commissione provinciale puo' ordinare, con deliberazione motivata, l'arresto preventivo della persona proposta per l'assegnazione al domicilio coatto.
[2]In tal caso, la Commissione deve provvedere entro otto giorni da quello dell'arresto.
Testo in vigore dal 19 luglio 1894 al 16 dicembre 2009
