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[1]La Commissione provinciale, osservato il procedimento stabilito nell'articolo precedente, puo' proporre che siano assegnati a domicilio coatto per un tempo non maggiore di tre anni, coloro che abbiano manifestato il deliberato proposito di commettere vie di fatto contro gli ordinamenti sociali.

[2]Sul parere conforme della Commissione di appello provvedera' il ministro dell'interno.

Testo in vigore dal 19 luglio 1894 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1894-07-19;316~art3 · fonte del testo

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