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[1]La Commissione provinciale, osservato il procedimento stabilito nell'articolo precedente, puo' proporre che siano assegnati a domicilio coatto per un tempo non maggiore di tre anni, coloro che abbiano manifestato il deliberato proposito di commettere vie di fatto contro gli ordinamenti sociali.
[2]Sul parere conforme della Commissione di appello provvedera' il ministro dell'interno.
Testo in vigore dal 19 luglio 1894 al 16 dicembre 2009
