Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 luglio 1894 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]L'assegnazione a domicilio coatto sara' pronunciata da una Commissione provinciale composta: dal presidente del tribunale, che la presiede, dal procuratore del Re e da un consigliere di prefettura.
[2]Questa Commissione deve sentire personalmente l'imputato, previa citazione per mezzo di usciere.
[3]Se la persona citata non comparisce e non giustifica la sua assenza, la Commissione procedera' in contumacia.
[4]Contro la decisione della Commissione provinciale compete ricorso alla Commissione di appello, ai termini dell'articolo 127 della legge di pubblica sicurezza.
Testo in vigore dal 19 luglio 1894 al 16 dicembre 2009
