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[1]Quando sieno ritenuti pericolosi alla sicurezza pubblica, possono essere assegnati a domicilio coatto, oltre le persone indicate nella legge di pubblica sicurezza 30 giugno 1889, n. 6144 (serie 3ª), coloro che riportarono una condanna per uno dei seguenti reati:
[2]1° delitti contro l'ordine pubblico, preveduti nel titolo V, libro II del Codice penale;
[3]2° delitti contro l'incolumita' pubblica, preveduti negli articoli 300 a 307 e negli articoli 312, 313, 315 e 317 dello stesso Codice;
[4]3° delitti preveduti negli articoli 1 a 6 della legge sui reati commessi con materie esplodenti.
Testo in vigore dal 19 luglio 1894 al 16 dicembre 2009
