Art. 8
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 luglio 1874 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
La verificazione dei misuratori di gas sara' effettuata nel luogo indicato da colui che fabbrica, aggiusti o fornisce tali apparecchi. I fabbricanti, aggiustatori o fornitori dovranno mettere a disposizione del verificatore un laboratorio provveduto del materiale necessario da determinarsi con apposito regolamento.
Testo in vigore dal 16 luglio 1874 al 16 dicembre 2009
