Art. 7
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[1]Sei mesi dopo la promulgazione della presente legge, tutti i misuratori del gas dovranno dare indicazioni conformi al sistema metrico decimale.
[2]Essi saranno soggetti alla verificazione ogniqualvolta siano posti in commercio, o riparati, o rimossi dal luogo ove agiscono.
[3]I fabbricanti e gli aggiustatori dei misuratori di gas che non ottemperassero a queste prescrizioni saranno puniti coll'ammenda prescritta dall'articolo 25, num. 1 della legge 28 luglio 1861, num. 132.
Testo in vigore dal 16 luglio 1874 al 16 dicembre 2009
