Art. 6
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Sono richiamate in vigore, sino al 31 dicembre 1880, le disposizioni dell'art. 11 e dell'art. 25 num. 4 della legge 28 luglio 1861, n. 132. Gli utenti di pesi e misure pero' non avranno obbligo di tenere esposto nei luoghi del loro esercizio che il ragguaglio dei pesi e misure metrici adoperati da essi con gli antichi gia' in uso nel comune.
Testo in vigore dal 16 luglio 1874 al 16 dicembre 2009
