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Prima che il giudice competente pronunzi definitivamente intorno ad una contravvenzione alle disposizioni sui pesi e sulle misure che sono soggette soltanto a pena pecuniaria, il contravventore, con domanda da lui sottoscritta e che sara' riguardata come irrevocabile, puo' chiedere che l'applicazione della pena pecuniaria nei limiti del massimo e del minimo prescritti dalla legge sia fatta dal prefetto o dal sottoprefetto, i quali decideranno la somma che dovra' essere pagata. Il pagamento di questa somma e delle spese giudiziali che fossero gia' occorse fara' cessare gli effetti dell'ordine penale.

Testo in vigore dal 16 luglio 1874 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1874-06-23;2000~art5 · fonte del testo

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