Art. 5
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 luglio 1874 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Prima che il giudice competente pronunzi definitivamente intorno ad una contravvenzione alle disposizioni sui pesi e sulle misure che sono soggette soltanto a pena pecuniaria, il contravventore, con domanda da lui sottoscritta e che sara' riguardata come irrevocabile, puo' chiedere che l'applicazione della pena pecuniaria nei limiti del massimo e del minimo prescritti dalla legge sia fatta dal prefetto o dal sottoprefetto, i quali decideranno la somma che dovra' essere pagata. Il pagamento di questa somma e delle spese giudiziali che fossero gia' occorse fara' cessare gli effetti dell'ordine penale.
Testo in vigore dal 16 luglio 1874 al 16 dicembre 2009
