Art. 8
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 agosto 1861 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Negli atti pubblici, ne' libri e registri di commercio, negli annunzi ed affissi, ogni peso o misura dovra' essere espresso con la sua denominazione, secondo la tabella unita alla presente legge.
Testo in vigore dal 7 agosto 1861 al 16 dicembre 2009
