Art. 4
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 agosto 1861 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
I pesi e le misure materiali debbono essere identici a quelli indicati nella tabella. Possono anche rappresentare i doppi e la meta' di essi.
Testo in vigore dal 7 agosto 1861 al 16 dicembre 2009
