Art. 23
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 agosto 1861 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Le contravvenzioni agli articoli 8, 9 e 10 della presente legge saranno verificate negli atti dei Notai e degli altri Uffiziali pubblici, dagli Ispettori ed Agenti verificatori delle contravvenzioni nelle materie del notariato, di registro, bollo, insinuazione, ipoteche, tabellione e simili, e daranno luogo agli stessi procedimenti.
Testo in vigore dal 7 agosto 1861 al 16 dicembre 2009
