Art. 18
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 agosto 1861 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Gli utenti che per le industrie da loro esercitate in unico stabilimento appartengono a due o piu' delle categorie, di cui all'art. 17, pagano un solo diritto che e' il piu' alto tra quelli delle dette categorie.
Testo in vigore dal 7 agosto 1861 al 16 dicembre 2009
