Art. 15
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[1]La verificazione si fa in ogni tempo nell'ufficio del Verificatore del Circondario, e periodicamente ogni anno nei Capo-luoghi di Mandamento, e in altri Comuni che potranno essere indicati dalle Deputazioni provinciali.
[2]La verificazione e' annunziata almeno otto giorni prima per notificazione da affiggersi all'albo pretorio di tutti i Comuni che vi si devono assoggettare.
[3]La verificazione dei pesi e misure fissi si fa nell'officina, o negozio, o magazzino dell'utente.
[4]I Comuni Capo-luogo di Mandamento e quelli prescelti dalla Deputazione provinciale, daranno al Verificatore il locale necessario per le sue operazioni periodiche.
Testo in vigore dal 7 agosto 1861 al 16 dicembre 2009
