Art. 11
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 agosto 1861 al 31 luglio 1874. Leggi il testo vigente →
[1]Coloro che sono tenuti alla verificazione periodica, di cui all'art. 14, dovranno tenere affisso ed esposto nel luogo del loro esercizio il ragguaglio dei nuovi pesi e misure da essi adoperati con gli antichi gia' in uso nel Comune e nelle altre Provincie del Regno secondo le tavole che saranno pubblicate per cura del Governo.
[2]Lo stesso ragguaglio dovra' tenersi affisso ed esposto per cura dell'Amministrazione comunale nei luoghi di fiere e mercati per tutti gli antichi pesi e misure dei Comuni del Circondario.
[3]Le disposizioni del presente articolo cesseranno nel 31 dicembre 1870.
Testo in vigore dal 7 agosto 1861 al 31 luglio 1874
